Auto storiche, d'epoca,

Le auto storiche sono divise in due gruppi: auto d’epoca e auto di interesse storico e collezionistico (articolo 60 del Codice della strada).

Auto d'epoca
30. Sep 2024
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Auto storiche, d'epoca,

Le auto storiche sono divise in due gruppi: auto d’epoca e auto di interesse storico e collezionistico (articolo 60 del Codice della strada).

 

Auto d’epoca
- Sono destinate alla conservazione in musei o in locali pubblici o privati.

- Non possono normalmente circolare su strada perché non posseggono requisiti, dispositivi e ed equipaggiamenti richiesti dalla legge.
- Sono cancellate dal Pubblico registro automobilistico e iscritte in un apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.
- Possono circolare solo in occasione di manifestazioni e raduni, con apposite autorizzazioni del Dipartimento per i trasporti terrestri, come il foglio di via e la targa provvisoria.

Auto di interesse storico e collezionistico
- Sono costruite da almeno 20 anni e iscritte in uno dei Registri elencati nell’articolo 60 del Codice della strada: Registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI (solo per motoveicoli).

- Sono dotate del Certificato di rilevanza storica (Crs) che attesta data di costruzione e caratteristiche tecniche.
- Conservano le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione.
- Sono iscritte al Pra.
- Possono viaggiare su strada se rispettano le prescrizioni: sistemi di frenatura, dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione, pneumatici, sospensioni, vetri e specchi retrovisori.
- Sono sottoposte a revisione periodica obbligatoria ministeriale ogni due anni.

 

Bollo e auto storiche. Le auto storiche pagano il bollo, ossia la tassa regionale di proprietà? Alcuni veicoli storici possono essere esentati dal pagamento del bollo oppure ottenere riduzioni se ci sono determinate condizioni previste dalla legge nazionale o da alcune leggi regionali e provinciali. La legislazione nazionale prevede tre punti:
- Va premesso che il bollo auto, come tassa di proprietà, generalmente si paga sempre, anche se il mezzo resta fermo in box. Sono esentate dal bollo le auto con più di 30 anni dall’anno di immatricolazione; al 30° anno, la tassa di proprietà si trasforma in tassa di circolazione: va pagata solo se il veicolo circola.
- Possono ottenere la riduzione del 50% del bollo i veicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità compresa tra i 20 e i 29, in possesso del Certificato di rilevanza storica rilasciato da uno dei Registri storici (Registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI) e con l’aggiornamento della  carta di circolazione con l’indicazione del Crs dei dati di iscrizione nel Registro Storico riconosciuto.
- Per ottenere l’esenzione o la riduzione del bollo, i veicoli storici non devono essere adibiti a uso professionale.

Le leggi locali. Oltre alla legge nazionale, ci sono varie norme locali, adottate da Regioni e Province autonome. In particolare Lombardia, Valle d’Aosta,  Calabria e Provincia Autonoma di Trento hanno previsto benefici fiscali a favore dei Soci Aci Storici che hanno iscritto il veicolo per cui si chiede il beneficio fiscale nel Registro Aci Storico. Solo per chi risiede in quella Regione o in quella Provincia.

- Regione Lombardia: riconosce l’esenzione dal bollo per i veicoli tra i 20 e i 29 anni iscritti nel Registro ACI Storico senza la necessità né di ottenere il rilascio del Certificato di rilevanza storica né di procedere all’annotazione del Crs sulla carta di circolazione.
- Provincia autonoma di Trento: come la Lombardia, riconosce l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli tra i 20 e i 29 anni iscritti nel Registro Aci Storico senza la necessità né ottenere il rilascio del Crs né di procedere all’annotazione del Crs sulla carta di circolazione.
- Regione Valle d’Aosta: qui c’è la riduzione del 50% sull’importo della tassa automobilistica per i veicoli tra i 20 e i 29 anni iscritti nel Registro Aci Storico senza la necessità né ottenere il rilascio del Crs né di procedere all’annotazione del Crs sulla carta di circolazione.
- Regione Calabria: come la Valle d’Aosta, ammette la riduzione del 50% del bollo per i veicoli tra i 20 e i 29 anni iscritti nel Registro Aci Storico senza la necessità né di ottenere il rilascio del Crs né di procedere all’annotazione del Crs sulla carta di circolazione.

Le agevolazioni in base all’ente locale
Abruzzo. Le vetture a uso non professionale ultratrentennali in circolazione su aree e strade pubbliche sono assoggettate al pagamento di una tassa forfettaria di 31,24 euro. Nessuna agevolazione per i veicoli tra i 20 e i 29 anni di età.

- Basilicata. La tassa forfettaria per le over 30 è di 25,82 euro se queste vetture circolano su arterie pubbliche.
- Bolzano (provincia autonoma). Per le vetture ultraventennali a uso non professionale di età non superiore ai 29 anni, bollo al 50%. Le agevolazioni per le over 30 sono estese ai veicoli a uso professionale, per i quali sia presentata idonea documentazione atta a dimostrare la detenzione a fini collezionistici e non professionali.
- Calabria. Zero agevolazioni per i veicoli dai 20 ai 29 anni di età. Se in circolazione, quelli che ne hanno almeno 30 sono assoggettati a una tassa annua di 30 euro.
- Campania. Per i veicoli non adibiti a uso professionale con almeno 30 anni di vita, tassa di circolazione di 31,24 euro se guidati in strade o aree pubbliche.
- Emilia-Romagna. I veicoli tra i 20 e i 29 anni di vita che non siano a uso professionale sono esentati dal pagamento del bollo qualora iscritti in uno dei Registri ASI, Storico Lancia, Fiat Italiano e Italiano Alfa Romeo. Se circolanti su strade pubbliche, “bollo” di 25,82 euro, al pari di quanto previsto per i veicoli ultratrentennali.
- Friuli Venezia Giulia. Per le vetture ultratrentennali messe in circolazione sulle strade pubbliche, una tassa forfettaria di 25,82 euro.
- Lazio. dal 20° anno di anzianità e fino al 29°, le vetture sono assoggettate al pagamento della tassa nella misura ridotta del 10%, purché in possesso di attestazione ASI. Per le ultratrentennali a uso non professionale, una tassa di 28,40 euro in caso di circolazione.
- Liguria. Per le vetture over 30 anni, è imposta una misura fissa di 28,40 euro, se circolanti per le strade pubbliche.
- Lombardia. Esenzioni dal bollo, indipendentemente dall’età, per le vetture iscritte nei registri ASI, Fiat Italiano, Storico Lancia e Italiano Alfa Romeo, esenti anche dalla misura fissa di 30 euro imposta alle vetture ultratrentennali immesse nelle strade pubbliche. Non sono previste agevolazioni per le auto dai 20 ai 29 anni non iscritte nei Registri.
- Marche. Per le over 30 c'è la tassa annua di 27,88 euro.
- Molise. Over 30 a uso non professionale c'è tassa forfettaria di 28 euro, se il veicolo è destinato a circolare nelle arterie pubbliche.
- Piemonte. Auto over 20 e under 29 anni, tassa in misura ridotta del 10%. Per le ultratrentennali, qualora circolanti nella rete stradale pubblica, è prevista una tassa annua fissa di 30 euro.
- Puglia. I veicoli che hanno compiuto 30 anni di vita non destinati a un uso professionale sono assoggettati a una tassa forfettaria annuale di 30 euro, se circolanti in aree e strade pubbliche.
- Sardegna. Over 30: se poste nelle arterie pubbliche, è necessario il pagamento della tassa di circolazione di 25,82 euro annui.
- Sicilia. Le ultratrentennali, in caso di circolazione, sono assoggettate a una tassa di 25,82 euro. Zero agevolazioni per le auto dai 20 ai 29 anni di età: lo ha deciso la Consulta, che ha dichiarato incostituzionale la legge regionale 3/2016.
- Toscana. Le auto ultraventennali sono assoggettate, a prescindere dall’uso, al pagamento del bollo auto nella misura ridotta del 10%. Over 30 non adibiti a uso professionale: tassa di circolazione di 29,82 euro se immessi nelle strade pubbliche.
- Trento (provincia autonoma). È prevista l’esenzione dal bollo, a prescindere dall’anzianità, per i veicoli a uso non professionale iscritti nei registri ASI, Fiat Italiano, Storico Lancia, Italiano Alfa Romeo e nel Registro del Club ACI Storico. Se utilizzati sulle strade pubbliche, tassa di circolazione fissa annua, imposta per le vetture con almeno 30 anni, di 25,82 euro.
- Umbria. Fino al 29° anno di vita, le ultraventennali sono assoggettate alla tassa di possesso nella misura ridotta del 10%, se iscritte nei registri ASI, Storico Lancia, Fiat Italiano, Italiano Alfa Romeo o nei centri specializzati riconosciuti dalla Regione. Compiuti i 30 anni, tassa di circolazione forfettaria di 25,82 euro per i mezzi circolanti su strade pubbliche.
- Valle d'Aosta. Qualora immesse sulle strade pubbliche, le vetture con almeno 30 anni sono assoggettate a tassa di 25,82 euro.
- Veneto. In caso di circolazione per le strade pubbliche, i veicoli ultratrentennali sono assoggettati alla misura fissa annua di 28,40 euro. No agevolazioni per le auto dai 20 a 29 anni di età: erano “bonus” incostituzionali.

Multe per le auto storiche. Chi circola con auto storiche senza i requisiti necessari è soggetto alla sanzione amministrativa di 87 euro.

Foglio di via per auto d’epoca. Ai veicoli d'epoca, iscritti nell'apposito elenco previsto nell'art. 60, comma 2, del Codice, per la circolazione nei luoghi consentiti, è rilasciato il foglio di via e la targa provvisoria previsti dall'articolo 99 del Codice. Nel foglio di via è indicata la sua validità, limitata al percorso interessato dalla manifestazione o raduno ed alla sua durata, nonché la velocità massima consentita in relazione alle garanzie di sicurezza offerte dal veicolo. Le richieste del foglio di via e delle targhe provvisorie sono avanzate all'ufficio provinciale della Direzione generale della Motorizzazione locale competente per il luogo dove si svolge il raduno o la manifestazione.

Auto d’interesse storico o collezionistico: regole su modifiche e circolazione. Possono essere riconosciute ammissibili dal ministero delle Infrastrutture modifiche o sostituzioni determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originari o non realizzabili a un costo ragionevole. Oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti all'atto della sua prima immatricolazione. In ogni caso tali diversità o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno di fabbricazione del veicolo. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata alla verifica delle prescrizioni sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione nonché sugli pneumatici e sistemi equivalenti sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilità del conducente.

Guida realizzata in collaborazione con l’Unasca, l’Unione nazionale autoscuole studi consulenza automobilistica

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